PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto all'oblio).

      1. Salvo risulti il consenso scritto dell'interessato, non possono essere diffusi o mantenuti immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata nell'ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti, quando sono trascorsi:

          a) tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione;

          b) cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è inferiore a cinque anni di reclusione;

          c) dieci anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a cinque anni di reclusione;

          d) quindici anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a dieci anni di reclusione;

          e) venticinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a venti anni di reclusione.

      2. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi e cancellati quando è trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, se è stato pronunciato decreto di archiviazione o se è intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione.

 

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      3. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi o cancellati quando sono trascorsi due anni dal momento in cui è intervenuta o è stata dichiarata una causa di estinzione del reato o della pena.

Art. 2.
(Ordine di rimozione dai motori di ricerca o di cancellazione dei dati e delle immagini dai siti web sorgente. Inottemperanza).

      1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nei siti internet, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei dati personali trattati in violazione della presente legge.
      2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati entro tre mesi dalla richiesta, può chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati o di inibirne l'ulteriore diffusione ai sensi dell'articolo 1.
      3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
      4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Garante per la protezione dei dati personali può applicare nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del dato personale trattato illecitamente.
      5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.
      6. Se il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 4, il

 

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fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il medesimo Garante informa l'Ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 3.
(Esclusioni).

      1. La presente legge non si applica al trattamento dei dati per ragioni di giustizia da parte degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, del Consiglio superiore della magistratura, degli altri organi di autogoverno e del Ministero della giustizia.

      2. È fatto salvo il diritto alla conservazione sui siti internet dei dati e delle immagini per finalità di ricerca storica o di approfondimento giornalistico, anche in assenza di consenso dell'interessato, purché risulti un oggettivo e rilevante interesse pubblico, sempreché il trattamento avvenga nel rispetto della dignità personale, della pertinenza e veridicità delle notizie, nonché del diritto all'identità.

      3. In ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano a chi:

          a) è stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo;

          b) è stato condannato per genocidio, terrorismo internazionale o strage, indipendentemente dalla pena in concreto inflitta;

          c) esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

Art. 4.
(Diritto al risarcimento del danno).

      1. L'esercizio della tutela prevista ai sensi della presente legge non pregiudica il diritto dell'interessato e dei suoi eredi o

 

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del convivente ad ottenere il risarcimento del danno, anche morale, derivante dalla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «e-bis) trattati nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

          b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «i-bis) riguarda casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

          c) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

          d) all'articolo 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. I trattamenti indicati nell'articolo 136 devono comunque essere effettuati

 

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in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale».

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.